IL RECESSO DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE RICHIEDE LA FORMA SCRITTA
Il contratto di locazione ad uso abitativo, soggetto all’obbligo di forma scritta ai sensi dell’art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998, deve essere risolto con comunicazione scritta.
Il contratto di locazione ad uso abitativo, soggetto all’obbligo di forma scritta ai sensi dell’art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998, deve essere risolto con comunicazione scritta.
In assenza di una specifica clausola che individui “l’esigenza transitoria del locatore o del conduttore”, il contratto di locazione a uso transitorio non può ritenersi valido ed è considerato un ordinario contratto di locazione ad uso abitativo della durata di quattro anni più quattro.
Arriva il “bonus affitti giovani under 31”! Ad introdurlo è la Legge di Bilancio 2022, il cui testo è stato varato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2021, che ora passa a Camera e Senato per la discussione ed approvazione definitiva da qui a fine anno e sarà sostanzialmente una detrazione fiscale IRPEF per i giovani con età fino a 31 anni.
Valido anche per gli eredi il contratto di locazione firmato da un solo comproprietario dell’immobile
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