Locazioni

Il contratto di locazione

Il contratto di locazione è quello con cui una parte, detta locatore, si impegna a garantire il godimento di un bene immobile ad uso abitativo a favore di un altro soggetto, detto locatario o conduttore, il quale a sua volta è tenuto a versare periodicamente un determinato corrispettivo, detto canone di locazione.

Per una gestione sicura dell’affitto d’ora in poi evitate il "fai da te" e la sottoscrizione di moduli contrattuali senza il supporto di un’assistenza tecnico-legale-sindacale. Non affidatevi agli improvvisati né a strutture qualsiasi. È bene farsi assistere e consigliare da Professionisti della materia. Sbagliare contratto può costare caro.

Rivolgetevi all’A.P.P.C.!

Canone libero
(4 anni + 4)

Sono disciplinati dall’art. 2 comma 1 della Legge n° 431/98.
Durata di anni 4 + 4. — scopri di più

Canone agevolato
(3 anni + 2)

Disciplinati dall’articolo 2 comma 3 della Legge n° 431/98.
Durata di anni 3 + 2. — scopri di più

Contratto locazione
per studenti

Stipulati nei Comuni sedi di Università e Comuni limitrofi, ai sensi dell’Art. 5, commi 2 e 3 della Legge n° 431/98.

Contratti di locazione
transitori

Previsti dall’art. 5 comma 1 della Legge n° 431/98.
Durata massima di 18 mesi.

Contratti di locazione
commerciali

Disciplinati dalla Legge 392/78.
Canone libero e nessuna agevolazione fiscale.
Durata di 6 anni + 6 (*). — scopri di più

Contratti di locazione
turistici

Disciplinati dagli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile e dal D.Lgs. n° 79/2011.
Durata e canone liberi.

Contratti di locazione
"brevi"

Stipulati per finalità turistiche ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera c della Legge n° 431/98 e del D.L. n° 50/2017.

Contratti di locazione
uso foresteria

Disciplinati dall’articolo 1571 e seguenti del Codice Civile.
Stipulati da aziende per i dipendenti o collaboratori.

Altre tipologie
di contratti di locazione

Per immobili storico-artistici.
Con enti locali quali conduttori.
Contratti col Comune per conduttore sfrattato.

Comodato
gratuito

Disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.
Nessun canone dovuto. — scopri di più