APE in regola al rinnovo tacito della locazione
🏠 APE e rinnovo tacito: obbligo di aggiornamento secondo il Ministero – Chiarimenti dall’interpello MASE 30213/2025
📌 Novità normativa: APE obbligatorio anche per il rinnovo tacito delle locazioni
Con la risposta all’interpello n. 30213/2025 (prot. 135457.22-07-2024), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito un’interpretazione decisiva riguardo all’obbligo di rinnovare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in caso di rinnovo tacito di un contratto di locazione.
👉 La conclusione è netta: l’APE scaduto va obbligatoriamente rinnovato al momento del rinnovo tacito, anche se non viene firmato un nuovo contratto.
⚖️ Le basi giuridiche: art. 6 d.lgs. 192/2005 e art. 1597 c.c.
Il cuore del chiarimento poggia su due capisaldi normativi:
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Art. 6 del d.lgs. 192/2005: stabilisce l’obbligo di APE per le nuove costruzioni, vendite e locazioni di immobili.
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Art. 1597 del Codice Civile: stabilisce che il rinnovo tacito equivale a una nuova locazione, regolata alle medesime condizioni della precedente.
Il Ministero afferma che la rinnovazione tacita dà origine a un contratto nuovo e distinto, il quale – come tale – impone nuovamente tutti gli obblighi in vigore, incluso quello legato all’efficienza energetica.
🧩 Il ragionamento giuridico del Ministero
Il MASE spiega che l’obbligo dell’APE non dipende solo dalla sottoscrizione formale del contratto, ma dalla nascita di una nuova obbligazione contrattuale di godimento dell’immobile, anche per fatto concludente (cioè la permanenza del conduttore).
Tra i punti evidenziati:
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Il rinnovo tacito costituisce una nuova locazione ai sensi del Codice Civile.
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Anche l’Agenzia delle Entrate prevede la registrazione dei rinnovi taciti, come segno che si tratta di atti giuridicamente rilevanti.
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Senza APE aggiornato, la clausola sull’efficienza energetica nel contratto non sarebbe più veritiera né valida.
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La normativa interna deve essere interpretata in modo coerente con il diritto europeo, in particolare con la nuova Direttiva (UE) 2024/1275, che impone l’obbligo di consegnare l’APE anche in caso di rinnovo.
🔎 Cosa cambia per proprietari, agenti e professionisti
Il chiarimento pone fine a una prassi ambigua, in cui si tendeva a trascurare l’APE nei rinnovi taciti, contando sull’assenza di una nuova sottoscrizione.
Da oggi in poi, la linea è chiara:
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Se l’APE è scaduto (validità massima: 10 anni), va rifatto al momento del rinnovo tacito.
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Anche se non viene firmato un nuovo contratto, l’obbligo è pienamente vigente.
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L’informazione sull’efficienza energetica deve essere aggiornata e consegnata al conduttore.
✅ Come adeguarsi: checklist operativa
Per evitare inadempienze o sanzioni:
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📅 Verificare la scadenza dell’APE prima di ogni rinnovo.
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🏷️ Richiedere un nuovo APE se quello esistente ha superato i 10 anni.
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📂 Registrare correttamente il rinnovo presso l’Agenzia delle Entrate, allegando l’attestato aggiornato.
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✍️ Fornire copia dell’APE al conduttore, anche senza nuova sottoscrizione.
🧭 Conclusione: una svolta verso la trasparenza e l’efficienza
Questa interpretazione ministeriale rafforza l’impegno del settore immobiliare verso:
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La tutela ambientale
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La trasparenza dei contratti
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La conformità alle direttive europee
Come vicepresidente APPC Belluno/Treviso, mi impegno a diffondere questo tipo di aggiornamenti con spirito di servizio verso i proprietari, gli agenti e i colleghi professionisti, affinché il mercato immobiliare italiano evolva in senso più chiaro, giusto e sostenibile.
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Nelle province di Belluno e Treviso, l’Associazione della Proprietà Edilizia è presente presso le sedi delle Agenzie Immobiliari del gruppo RE/MAX, negli orari d’ufficio: un punto di riferimento concreto e accessibile per ogni esigenza.
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Michele Sacchet
Vicepresidente APPC Belluno/Treviso







