IL RECESSO DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE RICHIEDE LA FORMA SCRITTA
Il contratto di locazione ad uso abitativo, soggetto all’obbligo di forma scritta ai sensi dell’art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998, deve essere risolto con comunicazione scritta.
Il contratto di locazione ad uso abitativo, soggetto all’obbligo di forma scritta ai sensi dell’art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998, deve essere risolto con comunicazione scritta.
In assenza di una specifica clausola che individui “l’esigenza transitoria del locatore o del conduttore”, il contratto di locazione a uso transitorio non può ritenersi valido ed è considerato un ordinario contratto di locazione ad uso abitativo della durata di quattro anni più quattro.
“Il Proprietario Consapevole” LA MOROSITA’ ABITATIVA E COMMERCIALE L’emergenza sanitaria, la crisi economica, il riaccendersi dell’inflazione e lo spropositato aumento delle bollette sono i fattori che hanno portato e continuano a portare un incremento delle morosità sia nelle locazioni abitative che in quelle commerciali. Questo webinar aiuta a capire come affrontare al meglio queste…
ESTENSIONE ALIQUOTA RIDOTTA CEDOLARE SECCA AD ALTRI COMUNI
Arriva il “bonus affitti giovani under 31”! Ad introdurlo è la Legge di Bilancio 2022, il cui testo è stato varato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2021, che ora passa a Camera e Senato per la discussione ed approvazione definitiva da qui a fine anno e sarà sostanzialmente una detrazione fiscale IRPEF per i giovani con età fino a 31 anni.
Il presidente di Appc, Associazione Piccoli Proprietari Case, Marco Evangelisti scrive una breve, ma significativa lettera, al Presidente del consiglio denunciando il tentativo di traslare sulle spalle dei piccoli proprietari, con norme di dubbia costituzionalità, la situazione spesso drammatica di alcuni inquilini.
Valido anche per gli eredi il contratto di locazione firmato da un solo comproprietario dell’immobile
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